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La DOC
Riferimenti estratti dal disciplinare

Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 9 aprile 1979 (G.U. nº 285 del 18.10.1979), modificato con D.D. 12.07.2010 (G.U. nº 176 del 30.07.2010)

Uve: Nebbiolo (Spanna) 50-80%, Croatina max 30%, Uva rara (Bonarda novarese) e/o Vespolina max 20%

Zona di produzione: territorio dei comuni di Masserano, Brusnengo, Curino, Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo, nelle province di Vercelli e Biella, da vigneti di giacitura collinare posti ad altitudine compresa tra 200 e 600 metri s.l.m.

Densitá di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo luglio 2010)

Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell'irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 7,5 t/ha (52,5 hl/ha); 6,7 t/ha (la qualifica Riserva e la menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un'etá di impianto di almeno 7 anni, pari a 47 hl/ha: se il vigneto ha etá inferiore a 7 anni, la resa è ridotta a t/ha di uva: 4 al 3º anno, 4,7 al 4º anno, 5,4 al 5º anno e 6 al 6º anno)